giovedì 29 novembre 2012

La delibera dei Garanti


In relazione alle modalità di svolgimento del ballottaggio di domenica 2 dicembre, è importante leggere e dare massima diffusione alla delibera interpretativa del Collegio dei Garanti che vi inviamo di seguito.
COLLEGIO DEI GARANTI PER LE ELEZIONI PRIMARIE
DELLA COALIZIONE ITALIA BENE COMUNE
Delibera interpretativa dell'art. 14.4 del Regolamento delle Primarie
Il Collegio dei Garanti, riunitosi in via telematica il giorno 28 novembre 2012, esaminati gli esposti presentati da Basilio De Caro, Alex Vocca, Claudio Cosmaro e altri,
considerato che:
- il Regolamento delle elezioni primarie (Regolamento) è stato approvato dal Collegio dei Garanti in data 19 ottobre 2011 ed immediatamente diffuso con ogni mezzo di comunicazione;
- compatibilmente con la data della decisione della coalizione di Centro Sinistra di tenere elezioni primarie, il tempo previsto per le operazioni preliminari è stato il più ampio possibile, precisamente dal 4 al 25 novembre scorso, in modo da costituire il più ampio corpo elettorale possibile;
- le regole elettorali sono disciplinate puntualmente dal Regolamento in riferimento sia alle modalità e condizioni di voto, sia all'eventuale secondo turno di votazioni;
- il diritto di voto degli elettori deve essere interpretato nel modo più ampio possibile, così da non poter essere condizionato e/o ristretto se non da quanto previsto nel Regolamento;
- il secondo turno elettorale è eventuale, ovvero da tenersi solo nel caso di mancato raggiungimento del cinquanta per cento più uno da parte di uno dei candidati; circostanza che si è verificata quale esito della giornata elettorale del 25 novembre scorso;

considerato altresì che:
- Il sistema delle primarie previsto dal Regolamento e dagli altri atti connessi si basa sui principi previsti all'art. 3 del Regolamento, ed in particolare sul criterio della necessaria sottoscrizione dell'appello di sostegno alla colazione e della iscrizione all'Albo delle elettrici e degli elettori della Coalizione. Tali adempimenti devono avvenire, di regola, preventivamente alla data della votazione del 25 novembre;
- Tale sistema è ispirato all'obbiettivo di creare un corpo politico ed elettorale definito anteriormente alla prima votazione, consolidandolo a tale data;
- le condizioni eccezionali di partecipazione al voto nel secondo turno per coloro che non si siano registrati all'Albo degli elettori entro la data del 25 novembre sono disciplinate all'art. 14, comma 4, del Regolamento;
- la norma regolamentare ora citata è norma derogatoria in senso liberale al principio generale della partecipazione al voto nel secondo turno solo per coloro che si siano registrati entro la data suddetta, principio proprio di tutte le elezioni politiche ed amministrative in cui sia previsto un doppio turno di votazione;
- trattandosi di norma derogatoria è di stretta interpretazione, e dunque non può essere interpretata in modo da consentire una partecipazione indiscriminata al voto nel secondo turno di coloro che non si sono registrati tra il 4 e il 25 novembre, se non alle condizioni previste dall'art. 14, comma 4, del Regolamento;

richiamato che:
- il Coordinamento nazionale, in esito al risultato delle elezioni del 25 novembre scorso, ha disciplinato le modalità per il secondo turno delle elezioni primarie con la delibera n. 25 del 26 novembre scorso;
- il Coordinamento nazionale è organo non nominato da solo una parte in gioco, come erroneamente affermato dai ricorrenti, ma dal Collegio dei Garanti a sua volta nominato dai tre partiti che formano la Coalizione Italia Bene Comune che ha indetto la consultazione;

valutato che:
- la competenza del Coordinamento nazionale per la disciplina di tali problematiche è prevista dall'art. 14, comma 4, del regolamento;
- gli uffici elettorali, rimasti aperti dal 4 al 25 novembre, non sono più operativi dal 26 novembre scorso per evidenti e previste ragioni organizzative; da tale data non è più operativo neanche il sistema di preregistrazione on line;
- la previsione di una "finestra" di due giorni per le nuove iscrizioni è stabilita al citato art. 14, comma 4, del Regolamento;
ritenuto che:
- la dichiarazione che gli interessati debbono presentare per la registrazione dopo il 25 novembre deve essere adeguatamente motivata in relazione alle situazioni addotte, di natura strettamente personale, relative alla impossibilità di registrarsi - anche online - tra il 4 e il 25 novembre;
- la loro dichiarazione sia valutabile dai comitati provinciali, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nello spirito di mantenere coerenza nel corpo elettorale formatosi alla data del 25 novembre scorso e con l'obiettivo di non alterarne la composizione in quanto trattasi di norma derogatoria per cui la condizione di impossibilità deve rilevare oggettivamente non soltanto in riferimento all'interesse del soggetto ma anche dal punto di vista del rispetto della disciplina della definizione del corpo elettorale e pertanto necessita di motivazione perché possa essere apprezzata da parte del Coordinamento cui compete di garantire l'integrità del corpo elettorale;

per tali motivi
respinge gli esposti suddetti, per l'effetto confermando integralmente la delibera n. 25 del Coordinamento nazionale.

La presente delibera costituisce interpretazione autentica dell'art. 14 comma 4 del Regolamento nonché della delibera n. 25.

Il Coordinamento nazionale è incaricato di portarla a conoscenza dei Coordinamenti regionali e provinciali.

Luigi Berlinguer
Francesca Brezzi
Mario Chiti
Francesco Forgione


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